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DICHIARAZIONE IMU

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DICHIARAZIONE IMU

Imu Seconda Chance per l’invio della dichiarazione:

Il D.L. 35/2013 “decreto pagamenti” ha stabilito che chi avesse omesso l’invio della dichiarazione Imu presso il comune in cui è situato l’immobile, può farlo entro il 30/06/2013 senza l’aggravio di sanzioni. Ricordiamo brevemente i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione:

  • Quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate;
  • Quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria);
  • Quando il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale;
  • Quando gli immobili godono di riduzioni dell’imposta

                                                                                  LA CONFEDILIZIA

MESSAGGIO CONFEDILIZIA

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PROPOSTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ON. ENRICO LETTA

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Gent.mo ON. DOTT. ENRICO LETTA

CASE INAGIBILI ESENTI DALL'IRPEF

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CASE INAGIBILI ESENTI DALL’IRPEF

I contribuenti non sono tenuti a pagare l’Irpef sui fabbricati inagibili, poiché questi immobili non sono esenti dall’Imu. I titolari di fabbricati inagibili o inabitabili, infatti, pagano l’imposta in misura ridotta. Quindi, non sono soggetti al pagamento delle imposte sui redditi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la circolare 5E/2013.

Secondo l’Agenzia, per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’articolo 13, comma 3, lett. b) del decreto “salva Italia” (201/2011), è dovuta solamente l’Imu. Per questi fabbricati l’Imu è dovuta in misura ridotta, in quanto la base imponibile è pari al 50 per cento. Dunque, non possono essere considerati esenti e, per l’effetto, “opera l’effetto di sostituzione dell’Irpef”.

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TARES 2013 - VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA - PROROGA

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La legge, in vigore dal 03.02.2013, che coverte con modificazioni il D.L. 14.01.2013, n.1, contenente disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di fenomeni di inquinamento ambientale, ha prorogato da aprile 2013 a luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata della Tares, ferma restando la facoltà del Comune di prorogare ulteriormente tale termine (modifica dell'art.14, co.35, settimo periodo, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011).

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GOVERNO, CONFEDILIZIA: PER LE CASE AFFITTATE OCCORRE TORNARE ALL'IMU ORIGINARIA

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Per le case affittate, occorre tornare sollecitamente all’IMU originaria, che prevedeva per questi immobili il dimezzamento per legge dell’aliquota stabilita in sede nazionale. E’ l’unico modo per salvare dall’estinzione l’affitto e deve interessare le unità immobiliari da chiunque locate, persone fisiche o persone giuridiche che siano. Il programma del Pd per un futuro Governo prevede la «redistribuzione dell’Imu», ma questa «redistribuzione» configurerebbe pur sempre un aumento dell’imposta in questione per gli immobili di una gran parte della proprietà diffusa, che è l’unica che assicura ancora la sopravvivenza dell’affitto, nonostante le gravi penalizzazioni ad esso da ultimo inflitte, concorrendo in modo determinante all’attenuazione dell’emergenza abitativa. L’aumento dell’Imu per immobili affittati sarebbe un segnale pericolosissimo, in un momento emergenziale sotto tutti i punti di vista e, in particolare, per il settore immobiliare, settore trainante e imprescindibile per una ripresa.

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IVA AL 10 PER CENTO PER CONTROLLI IMPIANTI RISCALDAMENTO

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Con risoluzione n. 15/E del 04.03.2013, l’Agenzia delle entrate rileva che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, “condominiali o ad uso esclusivo”, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva con aliquota del 10 per cento. Tale agevolazione non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.

La risoluzione precisa altresì le modalità con le quali i soggetti che effettuano i controlli in questione potranno chiedere il rimborso dell’Iva addebitata agli utenti in misura eccedente il 10 per cento, a condizione che dimostrino “l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi”

TARES

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È entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 la nuova imposta sui rifiuti, chiamata TARES.

In via transitoria, per il 2013 i contribuenti pagheranno un acconto dell’imposta, che sarà calcolato in base a quanto pagato nel 2012 a titolo di Tia1 o Tia 2 o Tarsu. Le tariffe della nuova imposta, infatti, non sono ancora state decise da tutti i comuni e solo quando verranno fissate si potrà versare il conguaglio dell’acconto versato.

Per il 2013 la prima rata di pagamento, è stata posticipata da gennaio ad aprile dalla finanziaria 2013.

Gli aspetti generali della norma, saranno definiti dai regolamenti comunali, che potranno prevedere in base ai propri bilanci, riduzioni variabili o addirittura esenzioni a seconda della tipologia dell’immobile o dell’occupante. La riduzione, comunque non potrà superare il 30% del tributo dovuto(art. 14 dl. 201/2011).

CASA, REQUISITI PER UNO MA BENEFICI FISCALI PER DUE

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CASA, REQUISITI PER UNO MA BENEFICI FISCALI PER DUE

 

In caso di comunione legale dei beni, i benefici fiscali connessi con l’acquisto della prima casa spettano anche se solamente uno dei due coniugi è in possesso dei requisiti per fruirne, ed è indipendente che tale coniuge abbia partecipato o meno all’atto di acquisto come contraente. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza 597/14/12 della Ctr di Roma. (Italia Oggi 07.02.2013)

CASE, INAGIBILITA’ DA DIMOSTRARE

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CASE, INAGIBILITA’ DA DIMOSTRARE

 

Il proprietario che a causa di lavori condominiali non eseguiti a regola d’arte lamenti infiltrazioni nell’appartamento non può lasciare la propria abitazione e chiedere il risarcimento del danno per mancato utilizzo della casa se non prova rigorosamente che l’abbandono dell’immobile è dipeso dalle oggettive malsane condizioni che lo avevano reso di fatto inabitabile. E’ il principio affermato dalla Suprema corte nella sentenza n. 22923 del 13 dicembre 2012. (Italia Oggi 21.01.2013)

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