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CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

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CORSO FORMAZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

La CONFEDILIZIA, delegazione di Pisa, in collaborazione con Gesticond (Libera Associazione Amministratori immobiliari aderente a Confedilizia) e Registro Amministratori Immobili presso Confedilizia

                                      comunica

che sono aperte le iscrizioni al “CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO”, nel rispetto dell’art.71 bis, lettera g, Disp. Att. C.C. e del decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 13/8/2014  attuativo della legge n. 9/2014 di conversione del decreto “Destinazione Italia” .

Il corso è OBBLIGATORIO per coloro che, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 71 bis lett. a-f disp. Att. CC, abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nel triennio 2010-2013, come disposto dall’art. 71 bis comma 5 disp. Att. CC.; esso è articolato in n. 20 ore di lezioni teoriche e pratiche e sarà tenuto da formatori abilitati ai sensi del DM 140/2014.

Inizio corso : 06 maggio 2015

IVA TIA

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                                                                     IVA TIA

A tutti i proprietari residenti nei Comuni di Bientina, Calci, Calcinaia, Cascina, Crespina, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano

                                                                  CONFEDILIZIA

comunica che i Comuni in oggetto hanno applicato l'Iva sulla Tia, circostanza illegittima in quanto così operando, è stato applicato un tributo (IVA) su un altro tributo (TIA) per cui i proprietari interessati hanno diritto a richiedere il rimborso per quanto corrisposto per l'Iva.

Confedilizia con sede in Pisa Via Dalmazia, 6 (tel.e fax 050/561798 - info@confedilizia.pisa.it) è a disposizione, previo appuntamento, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.

                                                                                                        La Confedilizia

 

LOCAZIONI ABITATIVE LA DEDUZIONE CHE SPETTA

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LOCAZIONI ABITATIVE

LA DEDUZIONE CHE SPETTA

 

Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 è prevista una nuova deduzione a favore del soggetto

privato che acquista unità immobiliari abitative da concedere poi in locazione. Ecco come

beneficiare della deduzione, da indicare in dichiarazione.

L’art. 21 del D.L. 133/2014 – c.d. Decreto Sblocca Italia – ha previsto, per il triennio 2014/2017,

una particolare deduzione, esclusivamente in favore di soggetti privati, in caso di acquisto,

costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, successivamente locati entro i sei mesi

e per un periodo non inferiore a otto anni continuativi.

L’immobile deve essere compreso nella categoria catastale A (immobili abitativi), con esclusione

degli immobili di lusso A/1-A/8-A/9 e A/10.

Inoltre, l’immobile:

• deve aver conseguito prestazioni energetiche di classe A o B;

• non deve essere costruito in parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee E).

NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE

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                                                     NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE

La Confedilizia ha il piacere di comunicare che l’avv. Giorgio Spaziani Testa è il nuovo Presidente Nazionale e che il nostro Presidente avv. Giuseppe Gambini è stato eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale.

 

                                                                                  La Confedilizia

DOMANDE ALLA POLITICA

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                                                            DOMANDE ALLA POLITICA

PERCHE’ i proprietari di immobili sono l’unica categoria di contribuenti tassata, oltre che sull’eventuale reddito prodotto dai loro beni, anche per il solo fatto di esserne proprietari, con ben due imposte patrimoniali, l’Imu e la Tasi?

PERCHE’ le imposte patrimoniali immobiliari (Imu e Tasi) si applicano persino sugli immobili inagibili e inabitabili, sia pure al 50 per cento?

PERCHE’ le spese di produzione del reddito da locazione sono, dal 2013, riconosciute nella irrisoria misura del 5 per cento quando gli studiosi di estimo valutano almeno nel 30 per cento l’entità di tali oneri?

PERCHE’ dall’applicazione della tassazione locale senza controllo non sono protetti – attraverso un limite alle aliquote Imu-Tasi fissato per legge – neppure gli immobili locati attraverso i contratti concordati, a canone calmierato?

PERCHE’ il canone di locazione va indicato nella dichiarazione dei redditi anche se lo stesso non viene percepito, salvo (complesse) possibilità di deroga previste solo per gli immobili ad uso abitativo?

CATASTO, ATTI ONLINE DA GIUGNO

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CATASTO, ATTI ONLINE DA GIUGNO

 

 

A partire dal prossimo 1° giugno, gli atti di aggiornamento catastali dovranno essere inviati dai professionisti iscritti con procedura telematica. Il comma 374, dell’art. 1, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 25/03/2005 (n.70/2005), dispone la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure informatiche, utilizzando il modello unico informatico catastale-Muic, come indicato con il provvedimento direttoriale dell’11 marzo u.s. prot. 2015/35112. (Italia Oggi del 12/03/2015)

 

                                                           La Confedilizia

COMUNICATO

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                                                                      COMUNICATO

Al fine di garantire un migliore servizio e contenere i tempi di attesa, si comunica che la Segreteria riceve solo su appuntamento, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

                                                                                   La Confedilizia

CATASTO, RENDITA RETROATTIVA

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CATASTO, RENDITA RETROATTIVA

 

In caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, anche se passata in giudicato nel corso del giudizio avente a oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato di riferimento da prendere per calcolare la base imponibile Ici, e quindi anche Imu e Tasi. Infatti, gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della presentazione della domanda giudiziale. Quindi, la rendita catastale deve essere applicata anche per gli anni d’imposta pregressi. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza 4336 del 4 marzo scorso. (Italia Oggi del 10/03/2015)

 

                                                                       La Confedilizia

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