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ECCO LA VERA CAUSA DELL'EMERGENZA

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CONDOMINI, TELECAMERE LIBERE

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CONDOMINI, TELECAMERE LIBERE

Meno privacy nei condomini. Infatti, il condomino può installare, senza preventivo consenso dell’assemblea, una telecamera nel parcheggio oggetto di furti. Non solo. Si tratta di una decisione unilaterale giustificata dall’urgenza che dà quindi diritto al rimborso delle spese sostenute. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.71 del 3 gennaio 2013.

                                                                                  La Confedilizia

PRIMA CASA RIPENSABILE, NO SANZIONI A MANCATO ACQUISTO ANNUNCIATO

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Senza sanzioni la decadenza dall’agevolazione fiscale a causa della vendita infraquinquennale della “prima casa”, qualora l’interessato manifesti l’intenzione di non voler acquistare un’altra abitazione prima che scada il termine di un anno accordato dalla legge. Decorso tale termine, il contribuente potrà attenuare le conseguenze sanzionatorie attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del dlgs n. 472/97.

E’ quanto emerge dalla risoluzione n. 112/E, emanata dall’Agenzia delle entrate il 27 dicembre 2012, che estende alla fattispecie in esame i principi interpretativi espressi nella risoluzione n.105/2011 a proposito della decadenza dal beneficio per mancato trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi. (Italia Oggi 28/12/2012).

IMU: ADEMPIMENTI FISCALI

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IMU: ADEMPIMENTI FISCALI

Si ricorda che con delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 26 del 28/06/2012 è stato approvato il nuovo Regolamento IMU, che obbliga entro il 31 dicembre 2012, alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per coloro che hanno concesso in locazione un proprio immobile con contratto di locazione libero, con contratto concordato, nonchè una comunicazione di assimilazione di "abitazione principale" per i soggetti iscritti all'A.I.R.E., anziani e portatori di handicap ricoverati presso istituti nei quali hanno preso la residenza.

RIFORMA DEL CONDOMINIO

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Come è già rimbalzato alla attenzione dell’opinione pubblica, il Parlamento ha approvato una epocale riforma della disciplina del condominio che entrerà in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità salienti, brevemente, si dà indicazione della possibilità di installare impianti di videosorveglianza, di attivare un sito internet del condominio; sono, altresì, indicati specificamente i requisiti di onorabilità e di formazione che dovranno possedere gli amministratori di condominio sia per poter ricoprire l’incarico (adesso biennale), sia per assicurare standards di conoscenza della materia ed aggiornamento periodico, a sicuro beneficio dei condomini amministrati; maggiore trasparenza per la tenuta della contabilità da parte degli amministratori; modalità più snelle per la convocazione delle assemblee di condominio; variazioni dei quorum costitutivi e deliberativi; ecc.

TASSA PIU' CARA DI OLTRE MILLE VOLTE

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MISURA A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI. CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

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Si comunica che in attuazione delle misure a sostegno dell’autonomia dei giovani, la Regione mette a disposizione dei giovani toscani di età compresa tra i 25 e i 34 anni (con priorità alla fascia fra 30 e 34) che intendono scindersi dalla famiglia d’origine e costituire il loro nuovo ed autonomo nucleo familiare, un contributo della durata di tre anni per il pagamento del canone di locazione dell’alloggio.

E’ attivo il bando “Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani. Contributo al pagamento del canone di locazione", approvato con decreto dirigenziale regionale n. 4399 del 24 settembre 2012.

Scadenza: gli interessati hanno tempo fino al 21 dicembre 2012 per presentare la domanda.

IL DISTURBO BASTA CHE SIA POTENZIALE

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IL DISTURBO BASTA CHE SIA POTENZIALE

Con la sentenza n. 44905 del 2.12.2011 la prima sezione della Cassazione penale ha affermato che per la configurabilità della contravvenzione rivista dall’art. 659 c.p. è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state, poi, effettivamente disturbate: trattandosi di reato di pericolo presunto non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, ma è assolutamente sufficiente che il fatto sia in sé idoneo a disturbare un numero concretamente indeterminato di persone.

 

                                               IL PRESIDENTE-CONFEDILIZIA PISA

                                                           Avv. Giuseppe Gambini

DECRETO 30.10.2012 DICHIARAZIONE IMU

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