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AREE EDIFICABILI, VALORI MEDI VINCOLANTI

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AREE EDIFICABILI, VALORI MEDI VINCOLANTI

 

I valori medi delle aree edificabili fissati dal consiglio comunale con regolamento sono vincolanti, mentre sono solo delle direttive interne se deliberati dalla giunta. Il consiglio comunale può dunque autolimitare il potere di accertamento per ridurre il contenzioso con il contribuente indicando dei valori, sia per l’Ici che per l’Imu, e questa scelta rende illegittimi gli atti impositivi che accertano un valore superiore a quello dichiarato dal contribuente. E’ l’importante principio affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 13105 del 25 luglio 2012.

 

                                                           IL PRESIDENTE - CONFEDILIZIA PISA

                                                                       Avv. Giuseppe Gambini

UN ERRORE ACCANIRSI SULL'IMU

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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Non spetta l’agevolazione “prima casa” per l’acquisto di un immobile che integra le caratteristiche delle abitazioni di lusso se si considera anche la superficie del piano interrato inabitabile.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sent. n.10807 del 28 giugno 2012.

 

                                              IL PRESIDENTE –CONFEDILIZIA PISA

                                                   Avv. Giuseppe Gambini

COMUNICATO

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COMUNICATO STAMPA

 

 

Si ricorda che, chi non avesse ancora inviato la lettera raccomandata al conduttore per l’opzione cedolare secca, lo può fare entro il 01/10/2012 senza incorrere in sanzioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Confedilizia via Dalmazia 6 Pisa tel. 050/561798 e-mail: info@confedilizia.pisa.it  tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9.15 alle ore 12, e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 

                                                                                  IL PRESIDENTE CONFEDILIZIA-PISA

                                                                                              Avv. Giuseppe Gambini

BELVEDERE: PROGETTO DI SVILUPPO FONDI RUSTICI

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SOTTOTETTO, TRASFORMAZIONI LIBERE

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SOTTOTETTO, TRASFORMAZIONI LIBERE

 

 

Con la sentenza n. 14107, depositata in cancelleria lo scorso 3 agosto 2012, la Cassazione ha mutato il proprio orientamento in materia di trasformazione del tetto condominiale in terrazza privata.

D’ora in poi, infatti, il proprietario dell’ultimo piano sottostante il tetto comune potrà trasformarne una parte in terrazza a uso esclusivo anche senza il consenso degli altri condomini.

 

 

                                                                       IL PRESIDENTE-CONFEDILIZIA PISA

                                                                                  Avv. Giuseppe Gambini

L'IMU AVRA' EFFETTI SOCIALI PESANTI

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PROPRIETARI STROZZATI DALLE TASSE

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SULLA CASA CARICHI FISCALI INGIUSTI

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NIENTE USUCAPIONE SUL CONDOMINIO

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NIENTE USUCAPIONE SUL CONDOMINIO

 

 

 

L’uso del bene comune come deposito di materiale, come se fosse una cantina privata, non è incompatibile con il diritto degli altri condomini sul manufatto. E ciò anche ove gli altri residenti nell’edificio non siano riusciti a dimostrare di aver avuto almeno accesso, almeno una volta, ai locali utilizzati come ricovero per i cassoni dell’acqua: dalla comproprietà, ricordano i giudici, non si decade per non uso. E’ quanto emerge dalla sentenza 13893/12, pubblicata il 2 agosto dalla sesta sezione civile della Cassazione.

 

                                                                       Il Presidente- Confedilizia Pisa

                                                                           Avv. Giuseppe Gambini

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