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BELVEDERE: PROGETTO DI SVILUPPO FONDI RUSTICI

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SOTTOTETTO, TRASFORMAZIONI LIBERE

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SOTTOTETTO, TRASFORMAZIONI LIBERE

 

 

Con la sentenza n. 14107, depositata in cancelleria lo scorso 3 agosto 2012, la Cassazione ha mutato il proprio orientamento in materia di trasformazione del tetto condominiale in terrazza privata.

D’ora in poi, infatti, il proprietario dell’ultimo piano sottostante il tetto comune potrà trasformarne una parte in terrazza a uso esclusivo anche senza il consenso degli altri condomini.

 

 

                                                                       IL PRESIDENTE-CONFEDILIZIA PISA

                                                                                  Avv. Giuseppe Gambini

L'IMU AVRA' EFFETTI SOCIALI PESANTI

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PROPRIETARI STROZZATI DALLE TASSE

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SULLA CASA CARICHI FISCALI INGIUSTI

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NIENTE USUCAPIONE SUL CONDOMINIO

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NIENTE USUCAPIONE SUL CONDOMINIO

 

 

 

L’uso del bene comune come deposito di materiale, come se fosse una cantina privata, non è incompatibile con il diritto degli altri condomini sul manufatto. E ciò anche ove gli altri residenti nell’edificio non siano riusciti a dimostrare di aver avuto almeno accesso, almeno una volta, ai locali utilizzati come ricovero per i cassoni dell’acqua: dalla comproprietà, ricordano i giudici, non si decade per non uso. E’ quanto emerge dalla sentenza 13893/12, pubblicata il 2 agosto dalla sesta sezione civile della Cassazione.

 

                                                                       Il Presidente- Confedilizia Pisa

                                                                           Avv. Giuseppe Gambini

VACANZE ROVINATE

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VACANZE ROVINATE

 

La sentenza della Cassazione dell’11 maggio 2012 n. 7256 ha stabilito il principio che è sufficiente dimostrare l’inadempimento del tour operator agli impegni assunti nel pacchetto turistico per risarcire il danno morale derivante dalla “vacanza rovinata”.

 

                                                                       Il Presidente –Confedilizia Pisa

                                                                            Avv. Giuseppe Gambini

TASSE PARI ALL'80% PER I PROPRIETARI

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NO ALLA PATRIMONIALE

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IRAP

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IRAP

Non è necessario che il contribuente versi prima quanto chiesto nella cartella esattoriale per poi richiedere le somme al fisco ma è sufficiente un emendamento alla dichiarazione presentata, in fase di impugnazione dell’atto impositivo stesso.

Lo ha stabilito la Suprema corte di cassazione che, con l’ordinanza numero 12338 depositata dalla quinta sezione civile il 17 luglio 2012.

 

                                                                                  IL PRESIDENTE-CONFEDILIZIA PISA

                                                                                              Avv. Giuseppe Gambini

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