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SOTTOTETTO, TRASFORMAZIONI LIBERE

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SOTTOTETTO, TRASFORMAZIONI LIBERE

 

 

Con la sentenza n. 14107, depositata in cancelleria lo scorso 3 agosto 2012, la Cassazione ha mutato il proprio orientamento in materia di trasformazione del tetto condominiale in terrazza privata.

D’ora in poi, infatti, il proprietario dell’ultimo piano sottostante il tetto comune potrà trasformarne una parte in terrazza a uso esclusivo anche senza il consenso degli altri condomini.

 

 

                                                                       IL PRESIDENTE-CONFEDILIZIA PISA

                                                                                  Avv. Giuseppe Gambini