Senza sanzioni la decadenza dall’agevolazione fiscale a causa della vendita infraquinquennale della “prima casa”, qualora l’interessato manifesti l’intenzione di non voler acquistare un’altra abitazione prima che scada il termine di un anno accordato dalla legge. Decorso tale termine, il contribuente potrà attenuare le conseguenze sanzionatorie attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del dlgs n. 472/97.
E’ quanto emerge dalla risoluzione n. 112/E, emanata dall’Agenzia delle entrate il 27 dicembre 2012, che estende alla fattispecie in esame i principi interpretativi espressi nella risoluzione n.105/2011 a proposito della decadenza dal beneficio per mancato trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi. (Italia Oggi 28/12/2012).