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CERTIFICAZIONE ENERGETICA

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2012 il Decreto 22 novembre 2012 che apporta modifiche alle “ linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”: art.2 viene precisato che sono esentati gli edifici per i quali risulta non tecnicamente possibile o non significativo procedere alla certificazione energetica; in particolare sono esclusi a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili (purchè scorporabili agli effetti dell’isolamento termico) box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo; art. 9 è stata abrogata la possibilità dell’autodichiarazione da parte del proprietario circa la pessima prestazione energetica del proprio immobile per cui lo stesso veniva classificato in classe G.

Si dispone inoltre che gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti forniscono ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compresi il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici.

                                                                                   LA CONFEDILIZIA