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DAL 1° OTTOBRE NUOVE REGOLE DI UTILIZZO DEL MOD. F. 24 TELEMATICO

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NUOVE REGOLE DI UTILIZZO DEL MOD. F.24 TELEMATICO DAL 1° OTTOBRE 2014

 

Il pagamento con F24 cartaceo è destinato a diventare sempre più sporadico. Dal 1° ottobre, infatti, anche i soggetti privati sono tenuti ad utilizzare le modalità telematiche per presentare:

i modelli F24 - senza compensazioni - con saldo superiore a 1.000 Euro;

 i modelli F24 - con compensazioni - a prescindere dall'importo.

 

La modalità cartacea resta possibile quindi solo per i privati, e nel caso di presentazione di un modello F24, senza compensazione, di importo inferiore o uguale a 1.000 Euro.

La norma, contenuta nel decreto Renzi, impone così anche ai privati di munirsi di un servizio di home banking o di richiedere le credenziali Fisconline all'Agenzia delle Entrate per spedire autonomamente le deleghe di pagamento.

PROROGA PER ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI

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PROROGA PER ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI

 

Confedilizia informa che l’ecobonus, la detrazione Irpef per la riqualificazione energetica degli immobili pari al 65%, è prorogata al 31 dicembre 2015, come quella per le ristrutturazioni semplici (pari al 50%). In entrambi i casi le misure si applicano anche per gli interventi sui condomini.

 

                                                           LA CONFEDILIZIA

SGRAVI PRIMA CASA DI MANICA LARGA

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SGRAVI PRIMA CASA DI MANICA LARGA

 

Il neoacquirente ha diritto a godere delle agevolazioni fiscali sulla prima casa anche se è comproprietario, per una piccola quota, di un altro immobile nello stesso comune. La circostanza, infatti, non conferisce la disponibilità del bene.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 21289 dell’8 ottobre 2014, ha accolto il ricorso di un contribuente al quale erano state negate le agevolazioni sulla prima casa perché titolare del 5% di un altro appartamento acquistato anni prima, nello stesso comune, con la moglie. (Italia Oggi del 09/10/2014)

 

                                                           LA CONFEDILIZIA

TASI, BASE IMPONIBILE RISTRETTA

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TASI, BASE IMPONIBILE RISTRETTA

 

Base imponibile Tasi meno ampia rispetto alle previsioni iniziali contenute nella legge di Stabilità (147/2013) che l’ha istituita. Nel corso del 2014 sono state escluse dal prelievo le aree scoperte, che non rientrano più nel campo di applicazione del tributo. La nuova imposta sui servizi comunali indivisibili, infatti, si paga solo sui fabbricati, comprese le abitazioni principali, e le aree edificabili. Esclusi espressamente dall’imposizione anche i terreni. La base imponibile è la stessa dell’Imu. Per la sua determinazione occorre fare riferimento alla disciplina Ici. Del resto l’articolo 13 del dl Monti (201/2011), istitutivo dell’Imu sperimentale, dispone che la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 504/1992. Mentre il valore dei fabbricati si determina facendo riferimento alla rendita catastale, per le aree edificabili il parametro da utilizzare è il valore di mercato. (Italia Oggi del 06/10/2014)

MUTUI, LO STATO SI FA GARANTE

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MUTUI, LO STATO SI FA GARANTE

Il mercato dei mutui per l’acquisto della casa mostra segnali di ripresa (+30% di erogazioni nei primi sette mesi del 2014 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e un’ulteriore spinta potrebbe arrivare anche dallo Stato. E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regola il Fondo di garanzia per i finanziamenti fino a 250 mila euro destinati all’acquisto e alla ristrutturazione della prima casa. (Italia Oggi del 06/10/2014).

                                                                                      La Confedilizia

ILLEGITTIMI GLI ACCERTAMENTI FONDATI SUI VALORI OMI

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ILLEGITTIMI GLI ACCERTAMENTI FONDATI SUI VALORI OMI

 

Con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 547/5/13, è stato accolto il ricorso proposto da alcuni contribuenti avverso un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente al maggior valore attribuito ad un immobile dall’Agenzia delle Entrate. La sentenza , rileva come la mera natura statistico-matematica dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) non consenta agli Uffici finanziari di avvalersi esclusivamente di tali elementi per fondare un accertamento fiscale immobiliare; dall’altro, riconosce come comunque i contribuenti, avvalendosi anche di una perizia giurata, abbiano dimostrato la congruità del valore venale dell’immobile dichiarato.

                                                                       LA CONFEDILIZIA

ATTESTATO/DICHIARAZIONE DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE INIZIALE PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

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Attestato/dichiarazione di esonero dall’obbligo di formazione iniziale per gli amministratori di condominio

 

Ai sensi dell’art. 71-bis disp. att. c.c. per svolgere l’incarico di amministratore (non del proprio condominio) occorre, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di formazione iniziale e poi, annualmente, di formazione periodica, in materia di amministrazione condominiale.

Un’eccezione è prevista dall’ultimo comma della stessa norma per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo – facendo riferimento la legge all’entrata in vigore della stessa – che va dal 18.6.’10 al 18.6.’13: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo annuale di formazione periodica.

DECRETO "SBLOCCA ITALIA" - Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo-

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DECRETO "SBLOCCA ITALIA"

Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo

FESTA DEL CONDOMINIO 27/09/2014

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CORSO REVISORI CONTABILITA' CONDOMINIALE

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CORSO REVISORI CONTABILITA’ CONDOMINIALE

L’art. 1130 bis CC, introdotto dalla legge di riforma del condominio negli edifici, prevede espressamente che l’assemblea possa nominare un revisore della contabilità condominiale.

Si tratta di una norma che apre prospettive nuove e dà possibilità che finora non si erano poste.

Per consentire, a chi intenda assumere l’incarico di revisore della contabilità condominiale, l’acquisizione delle nozioni necessarie per svolgere in modo informato e competente tale compito, la Confedilizia di Pisa , in collaborazione con Gesticond, delegazione di Pisa, organizza il presente corso.

Esso è rivolto a professionisti che hanno già conoscenza della contabilità condominiale ed è diretto a fornire loro le conoscenze in materia civilistica necessarie per comprendere e valutare nel modo più pieno la contabilità del condominio, secondo la disciplina del nuovo art. 1130 bis CC.

Il corso ha la durata complessiva di 12 ore e sarà tenuto da consulenti ed esperti di Confedilizia.

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