DETRAZIONI SOTTO LA LENTE

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                                                      DETRAZIONI SOTTO LA LENTE

 

Detraibile la fattura del dentista a condizione che da essa si evinca in modo univoco la natura sanitaria della prestazione eseguita. Via libera alla detrazione irpef per le prestazioni rese dai massofisioterapisti anche in assenza di specifica prescrizione medica. Sono inoltre da considerarsi spese di istruzione, con la relativa detrazione, le somme pagate per la frequenza degli istituti tecnici superiori – c.d. V livello formativo –che si collocano a metà tra l’istruzione secondaria e universitaria. In tema di detrazioni irpef per il recupero del patrimonio edilizio, lo sconto fiscale spetta anche nel caso in cui sull’immobile venga eseguito un nuovo intervento, autonomo rispetto a quelli realizzati nel passato. Sono questi, in estrema sintesi, i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 17 del 24/04/2015.

PIANI URBANISTICI REGISTRO ALL'1%

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PIANI URBANISTICI REGISTRO ALL'1%

Il fisco ci ripensa sui piani urbanistici particolareggiati a iniziativa privata. L'agevolazione fiscale dell'imposta di registro all'1% è applicabile agli acquisti di immobili siti in tali aree indipendentemente dal fatto che al momento del rogito sia stata stipulata o meno la convenzione di lottizzazione tra il comune e il costruttore. E' quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/E del 23/04/2015.

                                                                                                   LA CONFEDILIZIA-PISA

CONVEGNO MARTEDI 28 APRILE 2015 ORE 15.00 - 18.30 "LA DISCIPLINA DEL RENT TO BUY UNA NUOVA POSSIBILITA'? ASPETTI GIURIDICI E FISCALI"

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La Confedilizia comunica che il giorno MARTEDI' 28 APRILE P.V. si terrà il Convegno "LA DISCIPLINA DEL RENT TO BUY UNA NUOVA POSSIBILITA'? ASPETTI GIURIDICI E FISCALI" presso la sede degli Enti Bilaterali per le Costruzioni di Pisa Via G. Ferraris, 21 loc. Ospedaletto (PI), tutti i soci sono invitati a partecipare.

Poichè la sala che ospiterà l'evento ha un numero limitato di posti e per garantire la partecipazione, chiediamo di trasmetterci la scheda di iscrizione debitamente compilata.

Per informazioni potete contattare la Segreteria della Confedilizia di Pisa (Via Dalmazia n.6), aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18, tel. e fax 050/561798, info@confedilizia.pisa.it.

 

CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

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CORSO FORMAZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

La CONFEDILIZIA, delegazione di Pisa, in collaborazione con Gesticond (Libera Associazione Amministratori immobiliari aderente a Confedilizia) e Registro Amministratori Immobili presso Confedilizia

                                      comunica

che sono aperte le iscrizioni al “CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO”, nel rispetto dell’art.71 bis, lettera g, Disp. Att. C.C. e del decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 13/8/2014  attuativo della legge n. 9/2014 di conversione del decreto “Destinazione Italia” .

Il corso è OBBLIGATORIO per coloro che, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 71 bis lett. a-f disp. Att. CC, abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nel triennio 2010-2013, come disposto dall’art. 71 bis comma 5 disp. Att. CC.; esso è articolato in n. 20 ore di lezioni teoriche e pratiche e sarà tenuto da formatori abilitati ai sensi del DM 140/2014.

Inizio corso : 06 maggio 2015

IVA TIA

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                                                                     IVA TIA

A tutti i proprietari residenti nei Comuni di Bientina, Calci, Calcinaia, Cascina, Crespina, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano

                                                                  CONFEDILIZIA

comunica che i Comuni in oggetto hanno applicato l'Iva sulla Tia, circostanza illegittima in quanto così operando, è stato applicato un tributo (IVA) su un altro tributo (TIA) per cui i proprietari interessati hanno diritto a richiedere il rimborso per quanto corrisposto per l'Iva.

Confedilizia con sede in Pisa Via Dalmazia, 6 (tel.e fax 050/561798 - info@confedilizia.pisa.it) è a disposizione, previo appuntamento, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.

                                                                                                        La Confedilizia

 

LOCAZIONI ABITATIVE LA DEDUZIONE CHE SPETTA

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LOCAZIONI ABITATIVE

LA DEDUZIONE CHE SPETTA

 

Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 è prevista una nuova deduzione a favore del soggetto

privato che acquista unità immobiliari abitative da concedere poi in locazione. Ecco come

beneficiare della deduzione, da indicare in dichiarazione.

L’art. 21 del D.L. 133/2014 – c.d. Decreto Sblocca Italia – ha previsto, per il triennio 2014/2017,

una particolare deduzione, esclusivamente in favore di soggetti privati, in caso di acquisto,

costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, successivamente locati entro i sei mesi

e per un periodo non inferiore a otto anni continuativi.

L’immobile deve essere compreso nella categoria catastale A (immobili abitativi), con esclusione

degli immobili di lusso A/1-A/8-A/9 e A/10.

Inoltre, l’immobile:

• deve aver conseguito prestazioni energetiche di classe A o B;

• non deve essere costruito in parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee E).

NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE

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                                                     NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE

La Confedilizia ha il piacere di comunicare che l’avv. Giorgio Spaziani Testa è il nuovo Presidente Nazionale e che il nostro Presidente avv. Giuseppe Gambini è stato eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale.

 

                                                                                  La Confedilizia

DOMANDE ALLA POLITICA

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                                                            DOMANDE ALLA POLITICA

PERCHE’ i proprietari di immobili sono l’unica categoria di contribuenti tassata, oltre che sull’eventuale reddito prodotto dai loro beni, anche per il solo fatto di esserne proprietari, con ben due imposte patrimoniali, l’Imu e la Tasi?

PERCHE’ le imposte patrimoniali immobiliari (Imu e Tasi) si applicano persino sugli immobili inagibili e inabitabili, sia pure al 50 per cento?

PERCHE’ le spese di produzione del reddito da locazione sono, dal 2013, riconosciute nella irrisoria misura del 5 per cento quando gli studiosi di estimo valutano almeno nel 30 per cento l’entità di tali oneri?

PERCHE’ dall’applicazione della tassazione locale senza controllo non sono protetti – attraverso un limite alle aliquote Imu-Tasi fissato per legge – neppure gli immobili locati attraverso i contratti concordati, a canone calmierato?

PERCHE’ il canone di locazione va indicato nella dichiarazione dei redditi anche se lo stesso non viene percepito, salvo (complesse) possibilità di deroga previste solo per gli immobili ad uso abitativo?

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