COSTITUITI PRESSO LE ASSOCIAZIONI GLI SPORTELLI PER IL DISTACCO DAGLI IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
L’art.1118, 4° comma, del codice civile, con una norma nuova recentemente introdotta dalla riforma della disciplina del condominio, attribuisce ad ogni condomino la facoltà di operare il distacco della propria unità immobiliare dall’impianto centralizzato di riscaldamento a condizione che da ciò non derivino “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini”.
Il tema presenta grande importanza e delicatezza poiché spesso nei condominii si hanno divergenze e contrasti che insorgono tra i condomini che intendono staccare il proprio appartamento dall’impianto centralizzato di riscaldamento e gli altri condòmini: si tratta di questioni che implicano problemi sia di carattere giuridico (la nuova norma presenta infatti molti problemi interpretativi) sia anche di carattere tecnico.