Attestato/dichiarazione di esonero dall’obbligo di formazione iniziale per gli amministratori di condominio
Ai sensi dell’art. 71-bis disp. att. c.c. per svolgere l’incarico di amministratore (non del proprio condominio) occorre, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di formazione iniziale e poi, annualmente, di formazione periodica, in materia di amministrazione condominiale.
Un’eccezione è prevista dall’ultimo comma della stessa norma per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo – facendo riferimento la legge all’entrata in vigore della stessa – che va dal 18.6.’10 al 18.6.’13: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo annuale di formazione periodica.