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blog di confedilizia pisa

PROROGA PER ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI

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PROROGA PER ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI

 

Confedilizia informa che l’ecobonus, la detrazione Irpef per la riqualificazione energetica degli immobili pari al 65%, è prorogata al 31 dicembre 2015, come quella per le ristrutturazioni semplici (pari al 50%). In entrambi i casi le misure si applicano anche per gli interventi sui condomini.

 

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SGRAVI PRIMA CASA DI MANICA LARGA

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SGRAVI PRIMA CASA DI MANICA LARGA

 

Il neoacquirente ha diritto a godere delle agevolazioni fiscali sulla prima casa anche se è comproprietario, per una piccola quota, di un altro immobile nello stesso comune. La circostanza, infatti, non conferisce la disponibilità del bene.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 21289 dell’8 ottobre 2014, ha accolto il ricorso di un contribuente al quale erano state negate le agevolazioni sulla prima casa perché titolare del 5% di un altro appartamento acquistato anni prima, nello stesso comune, con la moglie. (Italia Oggi del 09/10/2014)

 

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LE CASE DELLA CITTA' NON C'ENTRANO NULLA

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TASI, BASE IMPONIBILE RISTRETTA

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TASI, BASE IMPONIBILE RISTRETTA

 

Base imponibile Tasi meno ampia rispetto alle previsioni iniziali contenute nella legge di Stabilità (147/2013) che l’ha istituita. Nel corso del 2014 sono state escluse dal prelievo le aree scoperte, che non rientrano più nel campo di applicazione del tributo. La nuova imposta sui servizi comunali indivisibili, infatti, si paga solo sui fabbricati, comprese le abitazioni principali, e le aree edificabili. Esclusi espressamente dall’imposizione anche i terreni. La base imponibile è la stessa dell’Imu. Per la sua determinazione occorre fare riferimento alla disciplina Ici. Del resto l’articolo 13 del dl Monti (201/2011), istitutivo dell’Imu sperimentale, dispone che la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 504/1992. Mentre il valore dei fabbricati si determina facendo riferimento alla rendita catastale, per le aree edificabili il parametro da utilizzare è il valore di mercato. (Italia Oggi del 06/10/2014)

MOVIDA, SUPERATO OGNI LIMITE

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TASSE ESASPERANTI PREZZI IN CADUTA LIBERA

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MUTUI, LO STATO SI FA GARANTE

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MUTUI, LO STATO SI FA GARANTE

Il mercato dei mutui per l’acquisto della casa mostra segnali di ripresa (+30% di erogazioni nei primi sette mesi del 2014 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e un’ulteriore spinta potrebbe arrivare anche dallo Stato. E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regola il Fondo di garanzia per i finanziamenti fino a 250 mila euro destinati all’acquisto e alla ristrutturazione della prima casa. (Italia Oggi del 06/10/2014).

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ILLEGITTIMI GLI ACCERTAMENTI FONDATI SUI VALORI OMI

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ILLEGITTIMI GLI ACCERTAMENTI FONDATI SUI VALORI OMI

 

Con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 547/5/13, è stato accolto il ricorso proposto da alcuni contribuenti avverso un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente al maggior valore attribuito ad un immobile dall’Agenzia delle Entrate. La sentenza , rileva come la mera natura statistico-matematica dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) non consenta agli Uffici finanziari di avvalersi esclusivamente di tali elementi per fondare un accertamento fiscale immobiliare; dall’altro, riconosce come comunque i contribuenti, avvalendosi anche di una perizia giurata, abbiano dimostrato la congruità del valore venale dell’immobile dichiarato.

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RIDUZIONE CANONE

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RIDUZIONE CANONE

E' opportuno registrare l'accordo di riduzione del canone, in quanto solo così si potrà pagare le tasse sul minor canone percepito. Vi è adesso un'importante novità, richiesta da Confedilizia al Governo e appena recepita: la registrazione di tale accordo va fatta senza più dover corrispondere le imposte di registro e di bollo sul relativo atto.

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ATTESTATO/DICHIARAZIONE DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE INIZIALE PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

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Attestato/dichiarazione di esonero dall’obbligo di formazione iniziale per gli amministratori di condominio

 

Ai sensi dell’art. 71-bis disp. att. c.c. per svolgere l’incarico di amministratore (non del proprio condominio) occorre, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di formazione iniziale e poi, annualmente, di formazione periodica, in materia di amministrazione condominiale.

Un’eccezione è prevista dall’ultimo comma della stessa norma per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo – facendo riferimento la legge all’entrata in vigore della stessa – che va dal 18.6.’10 al 18.6.’13: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo annuale di formazione periodica.

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