NOVITA' SUL LIBRETTO DI IMPIANTO

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NOVITA' SUL LIBRETTO DI IMPIANTO

Dm 10 febbraio 2014 – Nuovo modello di libretto di impianto

A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale

manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo dovrà essere compilato secondo i nuovi modelli allegati al decreto.

Il nuovo libretto sarà disponibile in forma cartacea e quindi conservato dal  responsabile dell’impianto o dall’eventuale terzo responsabile, o in forma elettronica e sarà quindi conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente ma una copia cartacea dovrà essere resa disponibile per le ispezioni.

NUOVA TABELLA RIPARTIZIONE SPESE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO

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NUOVA TABELLA RIPARTIZIONE SPESE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO

Si comunica che tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat è stata concordata la nuova tabella per la suddivisione degli oneri accessori tra proprietario e inquilino; fermo restando che per i contratti regolamentati di cui alla legge n. 431/98 (agevolati, transitori, per studenti universitari) si continuerà a far riferimento alla tabella allegata al D.M. 30/12/2002; la tabella è consultabile presso la sede di Confedilizia, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18. (tel. e fax 050/561798 -email: info@confedilizia.pisa.it).

 

                                               LA CONFEDILIZIA

CANNE FUMARIE, POCHI VINCOLI. E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE SUL MURO PERIMETRALE

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CANNE FUMARIE, POCHI VINCOLI. E’ CONSENTITA L’INSTALLAZIONE SUL MURO PERIMETRALE

Il singolo condomino può utilizzare il muro condominiale per installare una canna fumaria anche ove la stessa venga collocata a ridosso del terrazzo di proprietà di un altro condomino, poiché detto manufatto non è equiparabile a una costruzione, ma costituisce un semplice accessorio di un impianto, non essendo quindi sottoposto alla disciplina legale sulla distanza delle costruzioni previste. E’ il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 4936 dl 3 marzo 2014. (Italia Oggi del 07.04.2014).

 

                                                                                                                      LA CONFEDILIZIA

AREE EDIFICABILI; IMPOSTE DOVUTE ANCHE SE IL VALORE E’ RIDOTTO DA VINCOLI

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AREE EDIFICABILI; IMPOSTE DOVUTE ANCHE SE IL VALORE E’ RIDOTTO DA VINCOLI

 

Un’area è edificabile anche se è soggetta a vincoli o a particolari destinazioni urbanistiche. L’area è comunque soggetta al pagamento dell’Ici e dell’Imu, anche se la presenza di vincoli ne riduce il valore di mercato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 5161 del 5 marzo 2014 (Italia Oggi del 07/04/2014).

 

                                               LA CONFEDILIZIA

CLASSAMENTO

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CLASSAMENTO

Il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita a prvedere l'elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda l'elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all'Ufficio tecnico erariale (art. 9 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1.142). Questo procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo. Dunque, l'Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve fornire qualche elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contibuente con la Docfa viene disattesa. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza del 15 febbraio 2014. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Confedilizia di Pisa in via Dalmazia 6, aperta tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00 tel. 050/561798 e-mail: info@confedilizia.pisa.it

CEDOLARE SECCA

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CEDOLARE SECCA

Per rilanciare il comparto della locazione Confedilizia, grazie all’intervento del Ministro Lupi, è riuscita ad abbassare la tassazione Irpef per i contratti di locazione a canone concordato, portandola dal 15 al 10 %; Confedilizia è a disposizione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18.

 

                                                                                  LA CONFEDILIZIA

NOVITA' IN TEMA DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

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NOVITA’ IN TEMA DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Si segnala che dal 01/04/2014, per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e per gli adempimenti successivi, ci si deve avvalere del nuovo modello Rli (“Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili”), approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10.01.2014.

Nel modello, quindi, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione che prima erano inglobati all’interno del modello 69.

Confedilizia è a disposizione per ulteriori informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e, il giovedì anche dalle ore 15 alle 18 (tel. e fax 050/561798 – info@confedilizia.pisa.it).

 

                                                                       LA CONFEDILIZIA

 

LA CONSULTA BOCCIA LE SUPER-SANZIONI CONTRO GLI AFFITTI IN NERO

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IMPORTANTE

 

L’antefatto: il decreto legislativo n. 23/2011, nel caso che il contratto di locazione non fosse stato registrato, prevedeva che l’inquilino o l’Agenzia delle entrate potevano registrare il contratto ed il canone di locazione si riduceva al triplo della rendita catastale per la durata di quattro anni più quattro; oggi la Corte Costituzionale con sentenza 50/2014 ha dichiarato illegittimo l’art.3, comma 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011; la pronuncia della Corte Costituzionale ha effetto anche per il passato per cui i contratti che sono stati registrati dagli inquilini o dall’Agenzia delle entrate finiranno nel nulla, con la conseguenza che il canone di legge (il triplo della rendita catastale) non troverà più applicazione.

 

                                                           LA CONFEDILIZIA

 

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