IMPORTANTE
L’antefatto: il decreto legislativo n. 23/2011, nel caso che il contratto di locazione non fosse stato registrato, prevedeva che l’inquilino o l’Agenzia delle entrate potevano registrare il contratto ed il canone di locazione si riduceva al triplo della rendita catastale per la durata di quattro anni più quattro; oggi la Corte Costituzionale con sentenza 50/2014 ha dichiarato illegittimo l’art.3, comma 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011; la pronuncia della Corte Costituzionale ha effetto anche per il passato per cui i contratti che sono stati registrati dagli inquilini o dall’Agenzia delle entrate finiranno nel nulla, con la conseguenza che il canone di legge (il triplo della rendita catastale) non troverà più applicazione.
LA CONFEDILIZIA