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blog di confedilizia pisa

OMICIDIO COLPOSO DEL PROPRIETARIO

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OMICIDIO COLPOSO DEL PROPRIETARIO

Deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, qualora l’evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto, atteso che il proprietario di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento del bene; posizione di garanzia, in virtù della quale il proprietario è tenuto a consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. Né tale responsabilità può essere esclusa in ragione della complessità tecnica degli adempimenti necessari a rendere l’impianto adeguato alle prescrizioni di settore, laddove il proprietario non possa non essere consapevole della vetustà dello stesso e della conseguente esistenza di situazioni di rischio che ne possano conseguire per i soggetti ai quali sia stata consentita l’utilizzazione del fabbricato. (Cassazione 22/07/2013 n. 31356)

CONFEDILIZIA: DAL 1° NOVEMBRE RISCALDAMENTI ACCESI ANCHE A PISA

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CONFEDILIZIA: DAL 1º NOVEMBRE

RISCALDAMENTI ACCESI ANCHE A PISA

Da venerdì, 1° novembre, potranno essere accesi gli impianti di riscaldamento anche nel nostro Comune oltre che, in generale, in tutti i Comuni situati nella zona climatica contraddistinta dalla lettera D, come da elenco presente nel sito della Confedilizia.

Lo comunica la locale Confedilizia, evidenziando come le novità apportate dalla nuova normativa (entrata in vigore nel luglio di quest’anno) abbiano confermato la previsione che le accensioni dei riscaldamenti siano scadenzate in differenti periodi a seconda della zona climatica in cui i singoli Comuni sono inseriti, mentre i Comuni non presenti in alcuna delle zone in questione sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco (per conoscere la zona climatica dei vari Comuni e per avere ogni utile informazione in merito, anche relativamente alle eccezioni, si può consultare il sito della Confedilizia, all’indirizzo www.confedilizia.it, cliccare su “varie”, “riscaldamento”).

SENATO SUGLI SFRATTI I DUBBI DI GAMBINI

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CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI

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CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI

 

Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.

Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. (Cassazione 13.06.2012 n. 9629).

                                                           LA CONFEDILIZIA

IL CASONE RURALE NON E' DI LUSSO

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IL CASONE RURALE NON E’ DI LUSSO

 

In un’abitazione di tipo agricolo, la sola superficie, maggiore di 240 metri quadrati non è sufficiente a renderla “abitazione di lusso”; il solo riferimento alla superficie della casa, infatti non può far rientrare un immobile agricolo tra quelli di lusso. Sono le conclusioni raggiunte dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, che si leggono nella sentenza n.62/2/13. (Italia Oggi del 05.10.2013).

 

CONFEDILIZIA ACCUSA:"E' UN BAGNO DI SANGUE"

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CAMBIA LA PERIODICITA' DEI CONTROLLI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI GLI IMPIANTI TERMICI

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CAMBIA LA PERIODICITA’ DEI CONTROLLI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI GLI IMPIANTI TERMICI.

 

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.74 DEL 16/04/2013, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE  N.149 DEL 27 GIUGNO, HA INTRODOTTO IMPORTANTI MODIFICHE IN MATERIA DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PER LA PREPARAZIONE DI ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI.

IN SINTESI:

LA PERIODICITA' DEI CONTROLLI VIENE CALCOLATA IN BASE ALLA POTENZA INSTALLATA E AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO:

-2 ANNI PER GLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTILE LIQUIDO O SOLIDO (PER POTENZA TERMICA INFERIORE A 100 KW)

-4 ANNI PER GLI IMPIANTI A GAS METANO O GPL.(PER POTENZA TERMICA INFERIORE A 100 KW)

-1 ANNO PER GLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTILE LIQUIDO O SOLIDO (PER POTENZA TERMICA SUPERIORE A 100 KW)

-2 ANNI PER GLI IMPIANTI A GAS METANO O GPL.(PER POTENZA TERMICA SUPERIORE A 100 KW)

LOCAZIONI E NEGOZI MERCATO INGESSATO

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