CASE INAGIBILI ESENTI DALL’IRPEF
I contribuenti non sono tenuti a pagare l’Irpef sui fabbricati inagibili, poiché questi immobili non sono esenti dall’Imu. I titolari di fabbricati inagibili o inabitabili, infatti, pagano l’imposta in misura ridotta. Quindi, non sono soggetti al pagamento delle imposte sui redditi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la circolare 5E/2013.
Secondo l’Agenzia, per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’articolo 13, comma 3, lett. b) del decreto “salva Italia” (201/2011), è dovuta solamente l’Imu. Per questi fabbricati l’Imu è dovuta in misura ridotta, in quanto la base imponibile è pari al 50 per cento. Dunque, non possono essere considerati esenti e, per l’effetto, “opera l’effetto di sostituzione dell’Irpef”.
LA CONFEDILIZIA