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CASE INAGIBILI ESENTI DALL'IRPEF

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CASE INAGIBILI ESENTI DALL’IRPEF

I contribuenti non sono tenuti a pagare l’Irpef sui fabbricati inagibili, poiché questi immobili non sono esenti dall’Imu. I titolari di fabbricati inagibili o inabitabili, infatti, pagano l’imposta in misura ridotta. Quindi, non sono soggetti al pagamento delle imposte sui redditi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la circolare 5E/2013.

Secondo l’Agenzia, per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’articolo 13, comma 3, lett. b) del decreto “salva Italia” (201/2011), è dovuta solamente l’Imu. Per questi fabbricati l’Imu è dovuta in misura ridotta, in quanto la base imponibile è pari al 50 per cento. Dunque, non possono essere considerati esenti e, per l’effetto, “opera l’effetto di sostituzione dell’Irpef”.

                        LA CONFEDILIZIA

TARES 2013 - VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA - PROROGA

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La legge, in vigore dal 03.02.2013, che coverte con modificazioni il D.L. 14.01.2013, n.1, contenente disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di fenomeni di inquinamento ambientale, ha prorogato da aprile 2013 a luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata della Tares, ferma restando la facoltà del Comune di prorogare ulteriormente tale termine (modifica dell'art.14, co.35, settimo periodo, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011).

                                                                 LA CONFEDILIZIA

L'ARENA GARIBALDI VA SPOSTATA

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GOVERNO, CONFEDILIZIA: PER LE CASE AFFITTATE OCCORRE TORNARE ALL'IMU ORIGINARIA

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Per le case affittate, occorre tornare sollecitamente all’IMU originaria, che prevedeva per questi immobili il dimezzamento per legge dell’aliquota stabilita in sede nazionale. E’ l’unico modo per salvare dall’estinzione l’affitto e deve interessare le unità immobiliari da chiunque locate, persone fisiche o persone giuridiche che siano. Il programma del Pd per un futuro Governo prevede la «redistribuzione dell’Imu», ma questa «redistribuzione» configurerebbe pur sempre un aumento dell’imposta in questione per gli immobili di una gran parte della proprietà diffusa, che è l’unica che assicura ancora la sopravvivenza dell’affitto, nonostante le gravi penalizzazioni ad esso da ultimo inflitte, concorrendo in modo determinante all’attenuazione dell’emergenza abitativa. L’aumento dell’Imu per immobili affittati sarebbe un segnale pericolosissimo, in un momento emergenziale sotto tutti i punti di vista e, in particolare, per il settore immobiliare, settore trainante e imprescindibile per una ripresa.

                                                                                                                    LA CONFEDILIZIA

IVA AL 10 PER CENTO PER CONTROLLI IMPIANTI RISCALDAMENTO

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Con risoluzione n. 15/E del 04.03.2013, l’Agenzia delle entrate rileva che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, “condominiali o ad uso esclusivo”, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva con aliquota del 10 per cento. Tale agevolazione non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.

La risoluzione precisa altresì le modalità con le quali i soggetti che effettuano i controlli in questione potranno chiedere il rimborso dell’Iva addebitata agli utenti in misura eccedente il 10 per cento, a condizione che dimostrino “l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi”

TROPPE TASSE: AGIRE IN FRETTA

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