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DALL’1 NOVEMBRE, SI POSSONO ACCENDERE I RISCALDAMENTI ANCHE NELLA ZONA CLIMATICA “D”

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DALL’1 NOVEMBRE, SI POSSONO ACCENDERE I RISCALDAMENTI ANCHE NELLA ZONA CLIMATICA “D”

TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DI CALORE PERIODI, OBBLIGHI, ESENZIONI TUTTO SUL SITO CONFEDILIZIA

 

Dall’1 novembre, potranno accendere gli impianti di riscaldamento gli abitanti di vari Capoluoghi (Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Fermo, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, Lanusei, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Tempio Pausania, Teramo, Terni, Vibo Valentia, Viterbo) e, in generale, di tutti i Comuni situati nella “Zona climatica” contraddistinta dalla lettera “D”.

Lo comunica la Confedilizia di PISA, segnalando che dallo scorso 15 ottobre i riscaldamenti potevano invece essere accesi dagli abitanti di tutti i Comuni situati nelle zone climatiche contraddistinte dalla lettera “E”. I Comuni siti nelle zone climatiche “F” (quali – per esempio – Belluno, Bormio, Brennero, Brunico, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Cuneo, Ovindoli, Pescasseroli, Stelvio), invece, non hanno limitazioni temporali (potendo in qualsiasi momento accendere i propri impianti), mentre nel resto d’Italia per attivare i riscaldamenti si dovrà ancora attendere. Infatti, la loro accensione non è libera, ma è regolata dalla legge a seconda della zona climatica di appartenenza (cfr. Tabella riepilogativa allegata).

Al proposito, si ricorda che il territorio nazionale è stato suddiviso in sei zone climatiche, con indicazione nella tabella A allegata al D.P.R. n. 412/’93 (non abrogata dal D.P.R. n. 74/’13), della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune. I Comuni che non sono stati inseriti nella tabella anzidetta o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco. Al di fuori dei periodi previsti dalla legge, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. È sempre comunque opportuno informarsi anche presso il proprio Municipio in quanto in alcuni Comuni possono essere adottati specifici provvedimenti in materia quali, per esempio, anticipazioni di accensione degli impianti rispetto al periodo legale.

L’elenco dei Comuni, con la relativa zona climatica di appartenenza, le varie eccezioni (per esempio, all’orario consentito) ed altre utili informazioni, si trovano sul sito della Confedilizia (www.confedilizia.it) dove è presente anche un’ampia sezione dedicata alle novità in tema di termoregolazione e contabilizzazione di calore, con illustrazione (tramite video-guida contenenti informazioni e suggerimenti per proprietari di casa e amministratori di condominio) dei nuovi obblighi che scatteranno il 1º gennaio 2017.

Presso l’Associazione territoriale di PISA è possibile richiedere l’analisi della situazione dei singoli condominii e l’assistenza per tutte le fasi dell’operazione.

 

Tabella zona climatica, periodo di accensione, orario giornaliero

Zona climatica (1)

Periodo di accensione

Orario consentito (2)

A

1° dicembre – 15 marzo

6 ore giornaliere

B

1° dicembre – 31 marzo

8 ore giornaliere

C

15 novembre – 31 marzo

10 ore giornaliere

D

1° novembre – 15 aprile

12 ore giornaliere

E

15 ottobre – 15 aprile

14 ore giornaliere

F

nessuna limitazione

nessuna limitazione

 

 

(1) Il territorio nazionale è stato suddiviso in 6 zone climatiche (il dpr n. 74/’13 ha confermato la divisione già effettuata dal dpr n. 412/‘93 ed ha lasciato in vigore la tabella A, contenente l’indicazione della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune; i Comuni che non sono stati inseriti in tale tabella o nelle sue successive modificazioni, sono disciplinati da apposito provvedimento del sindaco).

(2) Eccezioni su sito www.confedilizia.it