CATASTO, RENDITA RETROATTIVA
In caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, anche se passata in giudicato nel corso del giudizio avente a oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato di riferimento da prendere per calcolare la base imponibile Ici, e quindi anche Imu e Tasi. Infatti, gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della presentazione della domanda giudiziale. Quindi, la rendita catastale deve essere applicata anche per gli anni d’imposta pregressi. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza 4336 del 4 marzo scorso. (Italia Oggi del 10/03/2015)
La Confedilizia