L’ACCORDO DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ESENTE DA IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO
L’articolo 19 del D.L. n. 133/14 ha esentato dall’assoggettamento a imposta di registro e a imposta di bollo le registrazioni degli accordi con i quali locatore e locatario dispongono la riduzione dei canoni di un contratto di locazione immobiliare in essere.
Sono, infatti, previste:
- l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo (apposizione della marca da bollo da €. 16,00 su ogni copia, per ogni 4 facciate scritte e, in ogni caso, ogni 100 righe);
- l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro (che avveniva mediante la presentazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di un modello F23 con la ricevuta di versamento di €. 67,00).
Per maggiori informazioni rivolgersi a Confedilizia presso la propria sede in Pisa via Dalmazia n.6, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18. (Tel. e fax 050/561798 – info@confedilizia.pisa.it).
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