NUOVO ADEMPIMENTO PER LE LOCAZIONI ABITATIVE
Si comunica che la legge di stabilità 2016 (l. n. 208 del 28/12/2015 art 1, comma 59) nel modificare la disciplina delle locazioni abitative e, in particolare, l'art.13, l. 431/98 in tema di patti contrari alla legge ha, fra l'altro, previsto un nuovo adempimento a carico del locatore. Questi, infatti, dopo aver provveduto alla registrazione del contratto ("nel termine perentorio di trenta giorni") è tenuto, adesso, "nei successivi sessanta giorni",a darne "documentata comunicazione" al conduttore e all'amministratore di condominio, "anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, primo comma numero 6), del codice civile. La previsione introdotta che si applica solo alle locazioni abitative soggette alla predetta legge 431/98 obbliga, quindi, il locatore, entro un determinato periodo di tempo, all'invio di una duplice comunicazione della sola avvenuta registrazione: una al conduttore e una (ove presente) all'amministratore di condominio; presso la nostra sede sono disponibili due comunicazioni-tipo delle raccomandate a.r. da inviare al conduttore e all'Amministratore di Condominio.
LA CONFEDILIZIA