IL DISTURBO BASTA CHE SIA POTENZIALE
Con la sentenza n. 44905 del 2.12.2011 la prima sezione della Cassazione penale ha affermato che per la configurabilità della contravvenzione rivista dall’art. 659 c.p. è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state, poi, effettivamente disturbate: trattandosi di reato di pericolo presunto non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, ma è assolutamente sufficiente che il fatto sia in sé idoneo a disturbare un numero concretamente indeterminato di persone.
IL PRESIDENTE-CONFEDILIZIA PISA
Avv. Giuseppe Gambini