Attestato/dichiarazione di esonero dall’obbligo di formazione iniziale per gli amministratori di condominio
Ai sensi dell’art. 71-bis disp. att. c.c. per svolgere l’incarico di amministratore (non del proprio condominio) occorre, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di formazione iniziale e poi, annualmente, di formazione periodica, in materia di amministrazione condominiale.
Un’eccezione è prevista dall’ultimo comma della stessa norma per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo – facendo riferimento la legge all’entrata in vigore della stessa – che va dal 18.6.’10 al 18.6.’13: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo annuale di formazione periodica.
Si pone quindi il problema, per i suddetti soggetti, di dimostrare la sussistenza della condizione richiesta dalla legge per l’esonero dall’obbligo di formazione iniziale. Problema la cui soluzione implica, all’evidenza, la necessità, per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel triennio considerato, di produrre, alle assemblee condominiali chiamate a deliberare sulla loro nomina, tutta la documentazione comprovante la sussistenza della predetta condizione di esonero.
E’ chiaro come ciò possa costituire un incombente gravoso per l’amministratore condominiale, specie nei casi in cui la dimostrazione richieda l’esibizione di più libri condominiali. Inoltre, come possa rappresentare anche una causa di forte rallentamento dei lavori assembleari, dovendo i condòmini procedere ad un accurato esame della documentazione fornita da chi si candida come amministratore. Senza considerare, altresì, le eventuali discussioni a cui un esame del genere potrebbe portare ove la documentazione prodotta non fosse sufficientemente chiara.
In tale prospettiva, la Confedilizia ha apprestato, allora, un Servizio – attivo presso tutte le sue Associazioni territoriali – per il rilascio, agli amministratori che si trovino nella condizione contemplata dall’ultimo comma dell’art. 71-bis disp. att. c.c., di attestati/dichiarazioni (da presentare in assemblea da parte degli interessati) di esonero dall’obbligo di formazione iniziale.
L’attestato/dichiarazione – firmato dal rappresentate legale dell’Associazione territoriale – viene rilasciato ove naturalmente i richiedenti siano in grado di dimostrare (attraverso, ad esempio, la produzione di verbali assembleari contenenti la loro nomina ad amministratore) quanto richiesto dalla legge.
In argomento è da sottolineare, altresì, come l’Ufficio legale della Confedilizia ritenga che l’anno cui fa riferimento il più volte citato art. 71-bis disp. att. c.c., debba considerarsi continuativo e non il risultato della somma di più periodi di tempo frazionati. E ciò, in particolare, per il motivo che solo svolgere l’incarico di amministratore per un anno intero dà certamente modo di confrontarsi più compiutamente con le diverse problematiche e le molteplici scadenze che l‘amministrazione di un fabbricato comporta.
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